Monitoraggio affido condiviso
A tale proposito vi preghiamo di inserire le seguenti notizie, al fine di ottenere una documentazione congrua sull'andamento dell'affido condiviso:
- data del ricorso
- la copia dei provvedimenti adottatii dai magistrati aditi
- oggetto del ricorso provvedimento/sentenza del magistrato(allegare file).
Inserisci le notizie nel forum dell'osservatorio.
Manda copia elettronica (jpg) dei provvedimenti: osservatorio_affido_condiviso@papaseparati.it
Invia il materiale cartaceo: Chi fosse impossibilitato ad inviare il file potra' inviare il materiale cartaceo presso la sede legale dell'associazione nazionale in Via Francesco Blundo, 54 - 80128. Napoli
Marino Maglietta - L'affidamento condiviso dei figli


recensione di Mariagloria Campi
Marino Maglietta
L’affidamento condiviso dei figli
Guida alla nuova legge. Per genitori, mediatori, avvocati, psicologi, assistenti sociali
Franco Angeli, 2006
L'esperienza ci dimostra che i problemi più grossi insorgono quando i genitori perdono per strada la consapevolezza che, al di là delle vicende della coppia, dall’essere genitori non potranno mai più sottrarsi. Essere genitore è una scelta irreversibile. Crescere Insieme è un’associazione costituita da genitori che vivono l’esperienza della famiglia separata e delle difficoltà di mantenere il loro ruolo, e di viverlo appieno, al di fuori degli schemi della famiglia tradizionale. Il libro di Marino Maglietta, è dedicato alla fatica di vivere il ruolo di genitore in un contesto tutto da costruire, scontrandosi con l’idea di famiglia, consolidatasi in secoli di cultura e di tradizioni. Il vero cambiamento e la vera riforma avviene nelle persone. Ed è importante tutto ciò che stimola questo processo. Processo che ciascuno vive ed affronta, partendo dal momento del suo percorso di crescita e di evoluzione in cui si trova.
L’atteggiamento dell’autore, nei confronti dei genitori separati desidera essere un atteggiamento rispettoso e sereno. Così come auspica possa avvenire per le coppie stesse: senza rivalse, senza rancori, ne’ da parte di un genitore verso l’altro, ne’ da parte dei figli verso i genitori. Il testo è pervaso dall’idea che ogni individuo appartiene a se stesso e si costruisce cogliendo tutte le opportunità di crescere, anche al di fuori della famiglia così come siamo abituati ad immaginarcela. E a questa considerazione, ancora oggi, viene data scarsa rilevanza, poiché siamo troppo abituati a ritenere, comunque, la famiglia convivente, unico responsabile/detentore dello sviluppo sano dell’essere umano.
Fatichiamo tanto a pensare alla famiglia come a un passaggio, necessario ad ogni bambino per crescere. Necessario sì, ma comunque strumento, che permette ad ogni bambino di crescere abbastanza per conoscere il suo progetto di vita e realizzarlo. Grazie a Marino Maglietta, per la chiarezza con cui, nel suo libro, sono descritti i passaggi che hanno caratterizzato l’iter e il senso della legge da poco approvata dal Parlamento. E grazie anche per gli accenti consapevoli della “mediazione” che oggi bisogna fare con se stessi e le proprie aspettative per apprezzarla.
Ritengo che un grazie sia, però, doveroso anche a tutti coloro che hanno lavorato con e nell’associazione nazionale“ Crescere Insieme”, di cui Maglietta è Presidente, anche attraverso le sedi locali decentralizzate. A volte, anche a costo delle tensioni personali prodotte dall’esporsi su questioni tanto intime come la separazione di coppie e il rapporto con i figli, molti genitori hanno portato avanti il loro impegno perché una separazione di coppia non esenti dal diritto/dovere di essere genitori. Ho letto il libro con grande attenzione ed interesse. Mi rendo conto del processo di maturazione che deve accadere in tutti noi per poter assumere quelle posizioni di rispetto e di legittimità dell’altro, che rendono possibile una gestione evolutiva del rapporto con i figli, comunque si viva il modo di essere genitori, insieme o separati.
C’è ancora tanta strada da fare, ma stimoli come questo libro sono delle grandi occasioni, soprattutto per quanto raccolgono e sintetizzano di vissuto, di energia e di crescita personale (nelle prime pagine del libro l’autore ci racconta della complessità degli avvenimenti che hanno portato alla fondazione di “Crescere Insieme”). Mi soffermo su alcuni spunti “raccolti” nelle pagine di questo libro dove non mancano occasioni di riflessione e dove, al centro, rimane sempre il diritto del figlio a crescere, tendendo alla propria realizzazione e dove il danno più temuto è il danno a quel figlio per cui i genitori hanno scelto l’esistenza.
Mi piace raccogliere subito la sollecitazione a conservare ai figli la possibilità di mutare senza problemi, nel tempo, il campo base, secondo l’evolvere delle loro esigenze (dove per Campo Base si intende la convivenza con uno o l’altro dei genitori), poiché ogni figlio dovrà scalare la sua montagna, per giungere alle sua vetta. Relativamente all’idea del genitore di riferimento è interessante la postilla, che sottolinea come, il genitore di riferimento affettivo e di sicurezza, non sempre sia quello con il quale il figlio passa più tempo, o quello che condivide col bambino i momenti importanti del pranzo, o dell’accompagnarlo a dormire, o del guardare insieme un film. A volte il bambino sta vicino al genitore più fragile, mentre il genitore di riferimento è l’altro, vissuto come più forte ed autonomo. Per questo, molto spesso è proprio nei confronti del genitore più debole che i figli sviluppano un complesso di lealtà. E’di estrema importanza, dunque, la competenza di chi ascolta i figli, quando viene loro chiesto di esprimersi circa il genitore di riferimento. Il prof. Maglietta, invita a sottoporre al giudice “un organigramma del nuovo assetto della famiglia separata”, condiviso da entrambi i genitori e dove appaia esplicito, che ciascun genitore pensa all’altro “in termini di rispetto e di legittimità di ruolo”.
Gli eventi successivi al matrimonio coinvolgono i due coniugi spesso in modi differenti, e conducono ciascuno su percorsi personali diversi, a volte non condivisi e non in sinergia. A questo punto è importante riuscire a superare gli schemi tradizionali e riuscire ad elaborare una “mappa della famiglia separata”, dove il rispetto e l’affetto non cambiano, ma è necessario creare modi nuovi di viverli, poiché la famiglia comunemente intesa, non è più in grado di rappresentarli. La capacità dei genitori di riuscire a rispettare la reciproca legittimità di ruolo, senza la “rassicurazione” di una famiglia convivente, è sicuramente una grande occasione di crescita e di individuazione personale per i figli. Così come il riferirsi a due case e a due contesti diversi, se gestito adeguatamente, può diventare una grande risorsa per abituare il bambino ad una mentalità duttile ed elastica.
Nel suo libro Maglietta sottolinea come nelle coppie non separate “in pratica convivano tutti i regimi possibili” (a volte funzionano come affido congiunto, a volta condiviso, a volte alternato) può capitare ad esempio che uno dei genitori resti lontano per lavoro per periodi anche prolungati. Altre volte può capitare che il genitore che, in quel momento è con il bambino, si trovi a dover prendere una decisione che da solo non si sente di prendere e avverta il bisogno immediato di mettersi in contatto con l’altro per prendere una decisone congiunta. Altre volte, invece, i genitori condividono a tavolino la decisione di come regolarsi di fronte ad una situazione data e si muovono rispettando l’accordo comune.
Tutti questi atteggiamenti divengono problematici quando i genitori vivono la genitorialità in case e contesi separati, quasi che la convivenza sia sinonimo e garanzia di capacità genitoriale! A volte viene da pesare che il coraggio di separarsi, sostenendo tutta la colpa di rompere la tradizionale consuetudine, sia il modo più intellettualmente onesto di essere genitore. Conflitti sopiti ed inelaborati, che finiscono per trovare sbocco nei problemi più disparati, in nome di una unione familiare che rischia di divenire forma vuota, possono rappresentare un modo acritico e convenzionale di sottrarsi alle proprie personali responsabilità. A questo punto non mi resta che sottolineare quanto sia difficile mantenere aperto “un canale di comunicazione volto alla continua riorganizzazione delle relazioni familiari”, necessario non solo quando ci si separa, ma soprattutto nel rispetto del continuo cambiamento evolutivo di ogni individuo.
Questo canale aperto rimane l’unica garanzia per Crescere Insieme.
Il testo contiene molti suggerimenti di carattere legale: strategie ed esempi su come regolarsi sull’una o l’altra evenienza, nel rispetto dell’uno o dell’altro articolo. Sono sicuramente aspetti molto importanti, ma, del libro, mi ha colpito molto di più l’attenzione alla persona, e alla relazione: uniche risorse su cui si può contare per affrontare insieme, qualsiasi situazione, anche traumatica e per trasformarla, comunque, in un’occasione di evoluzione e di crescita, per tutti.
Mariagloria Campi
(Psicologa Psicoterapeuta)
Riccardo Macrì De Marino
Roma, terzo sciopero della fame di un padre negato
Di non padri e non figli
Figli Negati Roma SUD: Nel momento in cui scriviamo Riccardo Macrì De Marino dovrebbe essere ancora incatenato nei pressi della Stazione della Metropolitana di Piazza del Colosseo. Qui, è lui stesso che ce lo ha comunicato a mezzo cellulare, ha dato inizio al terzo digiuno assoluto per denunciare la sua condizione di "padre negato" cui, a suo dire, è vietata la possibilità di incontrare il figlio Mauro, oggi poco più che decenne, a suo tempo affidato da un tribunale francese alla "patria" potestà della madre. Donna alla quale, sempre la magistratura transalpina, concesse il divorzio e "l'esclusività" sul piccolo Mauro.
Di Riccardo Macrì De Marino si è occupata in passato anche la stampa nazionale ma della sua vicenda, a detta dell'interessato, non avrebbe scritto nei modi dovuti e con la necessaria obiettività ed avrebbe, anzi, tenuto nei suoi confronti un atteggiamento diffamatorio e lesivo.
Il fatto oggettivo è che Riccardo non ha più contatti con il figlio Mauro dal dicembre del 2002 e che stamane, in occasione della Festa del Papà ed in contemporanea con l'inizio di una manifestazione indetta dalle varie associazioni che tutelano i diritti dei "padri negati", ha dato il via ad una terza clamorosa protesta che si dovrebbe concludere mercoledì prossimo.
La protesta prevede l'assoluta astensione dall'ingestione di cibo ed acqua e tende ad ottenere che chi di dovere gli assicuri un supporto, non solo morale, perché gli si riconosca il diritto di essere...padre.
Riccardo ha avuto parole dure nei confronti di assistenti sociali ed operatori del settore che, a suo dire, avrebbero avuto un ruolo di primaria importanza nell'impedire che il normale naufragare di un matrimonio avesse per lui e suo figlio conseguenze tragiche sul piano dei rapporti affettivi.
Accuse forti, ribadiamo, lanciate, a mezzo telefono, da Macrì De Marino e che solo l'impossibilità di verificarne la veridicità assoluta ci impedisce di trascrivere.
Oggi Riccardo, che in questa sua "fatica" è supportato anche da un'associazione umanitaria, è disoccupato e non ha mezzi di sussistenza e men che meno ha denaro da "investire" in studi legali che possano occuparsi del suo caso battendosi, magari, per l'applicazione di quella recente legge italica che riconosce ad ambedue i genitori quei diritti che, fino ad un recentissimo passato, venivano concessi ad uno solo dei due: la madre, nella maggioranza dei casi.
http://faustopaesani.altervista.org/Archivio_Articoli_Giornalistici/2006/003_Marzo_2006/TeleFree_19-03-2006.htm
Legge 8 febbraio 2006, n. 54
Legge 8 febbraio 2006, n. 54
"Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006
(Modifiche al codice civile)
1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 155. – (Provvedimenti riguardo ai figli). Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi».
2. Dopo l’articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
«Art. 155-bis. – (Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso). Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile.
Art. 155-ter. – (Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli). I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.
Art. 155-quater. – (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.
Art. 155-quinquies. – (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.
Art. 155-sexies. – (Poteri del giudice e ascolto del minore). Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli».
(Modifiche al codice di procedura civile)
1. Dopo il terzo comma dell’articolo 708 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:
«Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento».
2. Dopo l’articolo 709-bis del codice di procedura civile, è inserito il seguente:
«Art. 709-ter. – (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».
(Disposizioni penali)
1. In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’articolo 12-sexies della legge 1º dicembre 1970, n. 898.
(Disposizioni finali)
1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall’articolo 710 del codice di procedura civile o dall’articolo 9 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l’applicazione delle disposizioni della presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonchè ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.
(Disposizione finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
la storia di Valentina Cori

Ci scrive Papà Cori, padre di Valentina una bambina scomparsa da OTTO anni, da quando l'ex moglie decise di scomparire nel nulla con la figlia,
In questi anni il padre non ha mai smesso di cercala sia in Italia che in Eurpoa.
Anche quest'anno papà Cori vuol far sapere alla figlia Valentina che NON ha mai smesso di cercarla e MAI SMETTERA'!
SERENO NATALE VALENTINA, CON AMORE DAL TUO PAPA' ENRICO
Scrivo queste righe per chiedere la vostra collaborazione....
DA ORMAI 8 ANNI NON HO ALCUNA NOTIZIA DI MIA FIGLIA VALENTINA
Costretta dalla madre a vivere in latitanza (sicuramente anche sotto falso nome).
Il 21 febbraio Valentina compierà 14 anni…
Vi sarei grato se farete circolare questa mail tra i vostri contatti e le vostre amicizie (un semplice copia e incolla di questo testo, link inclusi) nella speranza che possa giungere sino a... Valentina ...o a qualcuno che possa darmi sue notizie.
Cellulare: 349.7219832 Mail: enrico.cori@alice.it
Un sentito grazie per la collaborazione che vorrete darmi.
Un papà disperato Enrico Cori
INVIATE UNA E-MAIL DI SOLIDARIETA' AD ENRICO SIMBOLO DI UNA PATERNITA' NEGATA.
Maggiori informazioni puoi averle sul sito: www.valentinacori.it
Il sito di Valentina Cori
La foto di Valentina è inserita sul sito della Polizia di Stato: www.bambiniscomparsi.it
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Cara/o amica/o,
finalmente, dopo otto lunghissimi anni di ricerche,
lo scorso 20 febbraio (il giorno prima del suo 14° compleanno)
ho potuto riabbracciare mia figlia Valentina.
Immagino che tutti voi siate in attesa di conoscere tutti i dettagli
e condividere gli avvenimenti di queste ultime settimane...
devo però chiedervi di pazientare ancora un pò.
Al momento la situazione è ancora molto delicata ed è opportuno
che io mi attenga alla necessaria riservatezza.
Colgo l'occasione per ringraziarvi tutti, dal più profondo del cuore,
per il vostro prezioso aiuto e per la solidarietà dimostratami.
Spero di poterlo anche presto fare personalmente e a ciascuno di voi.
Un abbraccio... Enrico Cori.

la storia di Valentina Cori