Affermare i diritti dei minori significa tutelare il diritto dei figli ad avere rapporti costanti ed assidui con entrambi i genitori. PAPA' SEPARATI è un nome scelto con molta attenzione, perché indica la diffusa condizione dei padri, separati dai figli, ostacolati nello svolgere il loro ruolo educativo dei figli minorenni, sia per orientamenti della giurisprudenza, sia per comportamenti escludenti. .
.

Privacy e Servizio Sociale

Privacy e Servizio Sociale: i “Ladri di bambini” hanno finito di nascondere le prove…


di Paolo Quercia (Assistente Sociale)

E’ finita la riservatezza che i Ladri di Bambini alias Assistenti Sociali tanto dedicavano ai loro dossier, ermeticamente chiusi negli armadi ai quali nessuno doveva avvicinarsi senza aver prima pronunciato la parola d’ordine o la password magica! Tanti sonni tranquilli sono finiti: attenzione alle note riportate, a quanto scrivete!!

Con un provvedimento del 28 settembre 2001 (Presidente Rodotà, relatore Paissan. Pronunciamento del Garante del 28.09.2001 n. di protocollo 11294/17385) l’Autorità Garante per la Privacy in un procedimento proposto dallo Studio Legale Avv.Melchionna del Foro di Roma, cito testualmente dall’articolo che trova anche quest’ultimo come autore, in www.papaseparati.it, ha fornito della nozione di “dato personale” un’interpretazione dinamica e relazionale, affermando che esso è costituito da “ogni notizia, informazione o elemento che abbia un’efficacia informativa tale da fornire un contributo di conoscenza rispetto ad un soggetto identificato ed identificabile, con riferimento sia ad informazioni oggettivamente caratterizzate, sia a descrizioni, giudizi, comportamenti, analisi o ricostruzioni di profili personali” ha conseguentemente ordinato che nei riguardi di un genitore, che assistito dallo Studio Legale aveva chiesto dell’intervento, fossero fornite non solo i dati personali acquisiti dai Servizi Sociali, ma anche “i dati di tipo valutativo”, vale a dire anche i giudizi formulati a suo riguardo.

L’articolo ha come titolo “il Garante della Privacy modifica drasticamente il ruolo dei servizi sociali nella giustizia minorile”.

Pur partendo da una capziosa e generalizzata affermazione (quale la divulgazione della vicenda perché sia utilizzabile cito testualmente “nei frequenti casi di abuso di potere dei Servizi Sociali” in cui osservo purtroppo una caduta di stile dello Studio Legale citato e auspico in ogni modo, in tal senso, abbia indicato all’Autorità Giudiziaria o alla competente Commissione Disciplinare dell’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali i fatti conosciuti), non posso che condividere il titolo dell’articolo.

Nel rapporto professionale con un nucleo familiare sottoposto ad indagini psicosociali da parte dei Servizi Sociali, su mandato della Procura della Repubblica o dallo stesso Tribunale per i Minorenni, è in ogni modo corretto e auspicabile una “restituzione” al nucleo stesso di quello che è stato l’intervento, di cui dovrà oltremodo essere stato informato ufficialmente, delle valutazioni e delle proposte che saranno poi inviate all’Organo Giudiziario.

Personalmente sono anni che la “prima convocazione” la effettuo attraverso formale notifica con gli estremi del mandato quindi protocollo, data e nome del magistrato competente; leggo alle persone interessate la richiesta ricevuta e li informo sia dello svolgimento effettivo del mandato come delle conclusioni e delle proposte che saranno avanzate.

Non credo che vi sia una novità in questo: il fulcro invece del tema credo sia la generalizzazione della modalità di accesso e di trattamento degli atti depositati presso i Servizi Sociali che, appunto concordo, questo pronunciamento del Garante cambia nelle sua prassi storica e consolidata di gestione.

Se, infatti, è innegabile che la stessa categoria professionale si è posta il problema di un’osservanza della legge 675 del 1996 attenta e puntuale diversamente, nella pratica delle situazioni quotidiane, necessiterebbe una riflessione attenta di prassi e modalità che non rischino di creare danni ovvero rischi per il minore o terzi.

Penso alle situazioni nelle quali una donna ci racconta la sua difficoltà per violenze intrafamiliari, ai casi di abuso sui minori o su persone in difficoltà perché anche qui la regola è la stessa: è, infatti, lecita la richiesta ai sensi della legge 241/90 di accedere agli atti.

Qualche Amministrazione ha ritenuto risolvere il problema affermando che qualora i fascicoli degli utenti contengano notizie o documenti strettamente riservati, sia per tutelare altri soggetti implicati, sia perché di esclusiva competenza dell’Autorità Giudiziaria, o perché protetti specificatamente da norme di legge, quali ad esempio quelle riguardanti i soggetti adottanti (art.24, commi 3-4, legge 149/01), tali dati non potranno essere forniti agli interessati, tranne che nei casi in cui ciò sia espressamente autorizzato dall’Autorità Giudiziaria.

Ma non è sufficiente.

Infatti, chi è che decide che certe informazioni sono riservate da non dover essere divulgate e in conformità a quale giurisprudenza? Facciamo un esempio pratico.

Un Servizio Sociale in una fase “istruttoria” apprende delle informazioni cerca presunti abusi su un minore e viene incaricato di approfondire la situazione. Non ci sono ancora elementi sufficienti per il magistrato per effettuare un all’allontanamento cautelativo; viene pertanto chiesta un’indagine psicosociale. In questa fase arriva un’istanza di acquisizione di informazioni presente nel fascicolo del Servizio Sociale ex Legge 241/90.

Non c’è bisogno di continuare: immagino sia chiaro che in quell’Ufficio si comincerà a telefonare al Tribunale per chiedere come comportarsi, al proprio Dirigente per porsi un problema che fino ad oggi non lo aveva forse sfiorato. Perché salvo che non vi sia un chiaro pronunciamento di un magistrato, come in un recente passato che taluni atti erano riservati, la soluzione che esistano “notizie o documenti strettamente riservati” è chiaramente una bella fantasia anche perché certamente un genitore è persona interessata in un procedimento civile riguardante il figlio.

Non ho una soluzione proponibile perché questo problema non è solo dei Servizi Sociali: anche molti Tribunali dei Minorenni italiani procedono per la linea che i loro dossier non siano più secretabili, salvo che per espressa richiesta della Procura della Repubblica Penale su procedura aperta.

Poco tempo fa mi è capitata la iattura di una donna che aveva denunciato il marito per violenze e percosse su di se e i figli inserita dalle Forze dell’Ordine in luogo protetto: ebbene un Tribunale per i minorenni notificava al marito, già in carcere per diversi precedenti, fatti e luogo di permanenza della donna stessa…

E gli effetti più evidenti del Ddl 2517, come abbiamo già in altra sede sottolineato, del Ministro della Giustizia Castelli in discussione in Parlamento che se non modificato ci trasformerà in “ausiliari dei Tribunali”, saranno un più marcato sconvolgimento della figura degli operatori in rapporto di collaborazione con la giustizia minorile sempre più oggi indirizzati e vissuti come “antagonisti”, in un procedimento giudiziario nel quale il minore rappresenta più una parte di un contenzioso più generale, con il rischio di non essere più soggetto da tutelare e quindi di prioritari diritti.

Sono sempre convinto che privacy, trasparenza e quindi accesso agli atti da parte del cittadino siano diritti fondamentali ma prestiamo la massima attenzione perché parimenti queste innovazioni chiedevano una regolamentazione degli uffici e degli stessi procedimenti.

Si rischia che quest’assenza di attenzione, ispecie da parte degli Enti locali deputati in primis alla tutela dell’infanzia e delle fasce deboli, si rilevi una deblance del sistema e non certo dello “strapotere dei Servizi Sociali”.

http://www.serviziosociale.com/quercia.htm

Sondaggio

Esprimi un tuo parere sul nuovo sito