Nessun limite d’età al mantenimento dei figli.
Nemmeno quando hanno un’età più vicina ai 40 anni che ai 30. Il verdetto ha annullato la decisione con la quale la Corte d’appello aveva stabilito che un padre separato, non doveva più pagare l’assegno mensile per il mantenimento delle due figlie maggiorenni, che ormai avevano 34 e 36 anni e vivevano con l’ex moglie senza aver raggiunto l’indipendenza economica.
L’uomo riteneva le figlie “colpevoli” di non avere ancora trovato una occupazione o di aver rifiutato certe opportunità di lavoro. I giudici di secondo grado, vista l’età delle ragazze, gli avevano dato ragione, escludendo che dovesse continuare a versare ogni mese l’assegno per loro.
Ad avviso della Corte d’appello, infatti, esiste "un limite che occorre apporre, sulla base dell’età, per avere il diritto al mantenimento: al di là di questo limite il mantenimento si trasforma in parassitismo".
La Suprema corte non è, però, stata dello stesso parere e ha accolto il ricorso presentato dalla ex moglie. In proposito la Cassazione afferma che "l’obbligo di mantenere i figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, od oltre un dato limite della stessa, ma si protrae fino al momento in cui i figli raggiungono una propria indipendenza economica oppure siano in colpa per non essersi messi in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito, con una idonea attività lavorativa, o per avere ingiustificatamente rifiutato detta attività".
Il coniuge che ha la casa paga il condominio ma non l’Ici
Il coniuge a cui viene assegnata la casa familiare dopo la separazione, ha l'onere di pagare le spese di condominio, mentre l'Ici rimane a carico del coniuge proprietario dell'immobile.
È quanto ha stabilito la I sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza 18476, rigettando il ricorso proposto da Elena M. contro la decisione della corte d'Appello d'appello di Roma.
Nel caso in esame, l'ex marito della donna, Francesco B., aveva chiesto alla donna la restituzione dei soldi da lui anticipati per pagare le spese di condominio e riscaldamento, l'Ici e la tassa di smaltimento rifiuti della casa, che inizialmente le era stata assegnata, ma di cui aveva continuato a disporre anche dopo che il tribunale aveva deciso in senso contrario, dandola all'uomo, che ne era il proprietario.
Mentre il tribunale di primo grado aveva accolto la richiesta di Francesco B., condannando Elena M. al pagamento di tutte le spese, la corte d'Appello aveva invece parzialmente riformato la decisione per quel che riguardava l'Ici, imposta che grava sul proprietario dell'immobile, e non su chi ne ha il solo godimento.
Come hanno scritto i giudici nella sentenza, ''in tema di separazione personale, l'assegnazione della casa coniugale esonera il coniuge assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone per l'uso dell'abitazione, ma non si estende alle spese correlate all'uso, che quindi sono a suo carico''. Se non c'è una previsione esplicita del giudice nell'assegnare queste spese al coniuge obbligato al pagamento del canone, al mantenimento di moglie o dei figli, deve intendersi quindi, concludono gli ermellini, ''che la mancanza di un simile provvedimento, implichi l'accollo delle spese medesime al coniuge assegnatario dell' abitazione''.
Monitoraggio abusi
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Il caso di Ruben Bianchi
Come estrema forma di tutela per il minore, il Tribunale per i minorenni di Firenze ha anche decaduto la madre della potestà genitoriale sul figlio. Dalla Procura della Repubblica di Pistoia (Italia) da circa un anno è stato emesso un mandato di cattura internazionale per sequestro di persona nei confronti della donna. La stessa è stata già condannata in modo irrevocabile ad un anno di reclusione senza condizionale per sottrazione di minore da parte del Tribunale di Pescia (PT).
In Svizzera si sono accumulate SETTE sentenze giudiziarie che sanciscono il rimpatrio di Ruben in Italia e la restituzione al padre, l'ultima delle quali da parte del Tribunale Federale di poche settimane or sono (12.04.2006). Il Tribunale Federale già due volte (il 23.04.2003 ed il 15.10.2004) aveva emesso la stessa sentenza. Inoltre dal settembre 2004 è stato spiccato un mandato di cattura internazionale verso la donna per sequestro di persona (Magistratura di Willisau). Tutte queste decisioni difettano di un piccolo ma non trascurabile particolare: l'esecuzione. La Polizia elvetica assiste inerte a questo stato di anarchia. Da due anni una donna nasconde nella civilissima e super controllata Svizzera o in zone limitrofe un bambino piccolo, pur rimanendo comunque in continuo contatto con avvocati, amici e sostenitori. Sicuramente è sostenuta in questa sua azione contro legge da un gruppo di persone ben organizzate che evidentemente agiscono in nome della discriminazione. Addirittura il 19 marzo scorso la madre di Ruben ha rilasciato una intervista ad un giornale di Zurigo (SonntagsBlick) spiegando i "motivi" che la inducono alla latitanza. Esiste anche un sito internet in Svizzera che la appoggia nella sua follia. E’ stato chiaramente da lei affermato che terrà Ruben nascosto ancora dieci anni, se sarà necessario.Anche la Corte Europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo si sta occupando della vicenda dietro istanza del padre del minore. Il 4 ottobre 2005 ha emesso una prima sentenza in cui viene accolto il procedimento ravvisandosi in quanto sta accadendo una grave lesione da parte della Svizzera dei diritti di Ruben e del suo genitore Stefano Bianchi.
Dall’ agosto 2004 un minore di sei anni è costretto ad una vita di latitanza e senza alcun rapporto con suo padre, genitore affidatario. Lo stesso padre non sa più se suo figlio è vivo o è morto e in che condizioni vive. Accadrebbe la stessa cosa se fosse il padre italiano piuttosto che la madre svizzera a esercitare questa folle violenza su suo figlio? Per quanto tempo ancora sarà permessa questo aberrante stato di reclusione ad un bambino?
Stefano Bianchi nell’agosto 2004 ha svolto una manifestazione di protesta davanti all’ Ambasciata svizzera a Roma, incatenandosi e compiendo uno sciopero della fame che è durato 12 giorni, quando è stato costretto al ricovero in Ospedale. Non ha mai interrotto le ricerche di suo figlio e la sensibilizzazione delle istituzioni, svizzere ed italiane, a porre fine questa vergogna che si compie ai danni della salute psico-fisica di suo figlio. Ha partecipato a numerosi programmi televisivi ed a manifestato anche a Lucerna: per adesso tutto è risultato inutile.
Sul sito della polizia di Lucerna ci sono i dati e le fotografie (in tedesco) eventualmente utili per rintracciare lui o la madre.
Sito della polizia di Lucerna
Accertamento paternita'
(Cassazione Sezione Prima Civile n. 12187 del 1° dicembre 1997).
Ai sensi dell'art. 276 c.c, la legittimazione passiva nell'azione di dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale spetta esclusivamente al presunto genitore o ai suoi eredi, salva la facoltà di "contraddire" per chiunque vi abbia interesse.
I1 rapporto di filiazione naturale risulta cioè strutturato separatamente con riguardo a ciascuno dei genitori naturali individualmente, senza che sia previsto il litisconsorzio necessario dell'altro genitore e, in particolare, della madre, nell'azione per la paternità naturale.
La madre, esclusa la qualità di contraddittore necessario, ha soltanto la facoltà di intervenire, come chiunque vi abbia interesse, ai sensi dell’art. 276 cpv. cod. civ. (Cass. 5340/89; 3143/94).
Ciò in quanto la dichiarazione giudiziale di paternità fa stato esclusivamente nei confronti del padre naturale, mentre l'identità della madre si pone, nell'ambito di tale giudizio, come un accertamento di fatto, che può pertanto essere compiuto anche in via incidentale.
Nel giudizio di paternità naturale, lo "status" di figlio viene accertato soltanto nei rapporti padre-figlio, ma non nei rapporti madre-figlio, anche se l'identità della madre, se non nota, deve necessariamente formare oggetto di accertamento: accertamento peraltro solo di fatto, e non di stato, e quindi effettuabile anche in via incidentale (Cassazione Sezione Prima Civile n. 12187 del 1° dicembre 1997).
Ultimo aggiornamento ( sabato 15 luglio 2006 )