(Cassazione Sezione Prima Civile n. 12187 del 1° dicembre 1997).
Ai sensi dell'art. 276 c.c, la legittimazione passiva nell'azione di dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale spetta esclusivamente al presunto genitore o ai suoi eredi, salva la facoltà di "contraddire" per chiunque vi abbia interesse.
I1 rapporto di filiazione naturale risulta cioè strutturato separatamente con riguardo a ciascuno dei genitori naturali individualmente, senza che sia previsto il litisconsorzio necessario dell'altro genitore e, in particolare, della madre, nell'azione per la paternità naturale.
La madre, esclusa la qualità di contraddittore necessario, ha soltanto la facoltà di intervenire, come chiunque vi abbia interesse, ai sensi dell’art. 276 cpv. cod. civ. (Cass. 5340/89; 3143/94).
Ciò in quanto la dichiarazione giudiziale di paternità fa stato esclusivamente nei confronti del padre naturale, mentre l'identità della madre si pone, nell'ambito di tale giudizio, come un accertamento di fatto, che può pertanto essere compiuto anche in via incidentale.
Nel giudizio di paternità naturale, lo "status" di figlio viene accertato soltanto nei rapporti padre-figlio, ma non nei rapporti madre-figlio, anche se l'identità della madre, se non nota, deve necessariamente formare oggetto di accertamento: accertamento peraltro solo di fatto, e non di stato, e quindi effettuabile anche in via incidentale (Cassazione Sezione Prima Civile n. 12187 del 1° dicembre 1997).
Ultimo aggiornamento ( sabato 15 luglio 2006 )