Il coniuge a cui viene assegnata la casa familiare dopo la separazione, ha l'onere di pagare le spese di condominio, mentre l'Ici rimane a carico del coniuge proprietario dell'immobile.
È quanto ha stabilito la I sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza 18476, rigettando il ricorso proposto da Elena M. contro la decisione della corte d'Appello d'appello di Roma.
Nel caso in esame, l'ex marito della donna, Francesco B., aveva chiesto alla donna la restituzione dei soldi da lui anticipati per pagare le spese di condominio e riscaldamento, l'Ici e la tassa di smaltimento rifiuti della casa, che inizialmente le era stata assegnata, ma di cui aveva continuato a disporre anche dopo che il tribunale aveva deciso in senso contrario, dandola all'uomo, che ne era il proprietario.
Mentre il tribunale di primo grado aveva accolto la richiesta di Francesco B., condannando Elena M. al pagamento di tutte le spese, la corte d'Appello aveva invece parzialmente riformato la decisione per quel che riguardava l'Ici, imposta che grava sul proprietario dell'immobile, e non su chi ne ha il solo godimento.
Come hanno scritto i giudici nella sentenza, ''in tema di separazione personale, l'assegnazione della casa coniugale esonera il coniuge assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone per l'uso dell'abitazione, ma non si estende alle spese correlate all'uso, che quindi sono a suo carico''. Se non c'è una previsione esplicita del giudice nell'assegnare queste spese al coniuge obbligato al pagamento del canone, al mantenimento di moglie o dei figli, deve intendersi quindi, concludono gli ermellini, ''che la mancanza di un simile provvedimento, implichi l'accollo delle spese medesime al coniuge assegnatario dell' abitazione''.